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Che cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione?
In materia di diritto del lavoro la legge prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione in riferimento alle controversie individuali e plurime, configurandolo come condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziaria. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 410 c.p.c., “Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 , e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione, presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413 c.p.c.”.
In altre parole un’eventuale domanda giudiziaria inerente a controversie lavorative individuali o plurime deve necessariamente essere preceduta dal tentativo di conciliazione, il cui mancato svolgimento preventivo, rilevabile d’ufficio dal giudice, comporta la sospensione del giudizio e l’assegnazione di un termine alle parti per il relativo espletamento.
La legge configura infatti il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziaria relativa a controversie lavorative individuali e plurime. In particolare, per quanto concerne le cause di lavoro l’art. 412 c.p.c. stabilisce che “l’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda”. L’art. 410 bis, 1° co., c.p.c. precisa inoltre che “il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti o accordi collettivi, deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta” e “trascorso inutilmente tale termine il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis cod. proc. civ.” (così il 2° co. dell’art. 412 bis c.p.c.).
Trattandosi di materia complessa, il lavoratore, il professionista o l’azienda che avessero dubbi in materia di tentativi obbligatori di conciliazione possono contare sull’assistenza legale specializzata e sulle consulenze mirate dello Studio Legale Lunari di Milano. L’Avvocato Dott.ssa Lunari è infatti specializzata in diritto del lavoro, problematiche inerenti licenziamenti e mobbing e tentativi di conciliazione e mediazione stragiudiziale.
Chi intenda porre in giudizio una domanda di conciliazione può scegliere tra:
- conciliazione sindacale, in base a quanto eventualmente previsto dai contratti o dagli accordi collettivi (art. 411 c.p.c.),
oppure
- conciliazione amministrativa, anche ricorrendo, tramite l’associazione sindacale, all’apposita Commissione di conciliazione presso le varie Direzioni provinciale del lavoro (art. 410 c.p.c.), cioè gli uffici periferici del Ministero del lavoro dislocati in ogni capoluogo di provincia (per la provincia di Milano si farà capo alla Direzione provinciale del lavoro di Milano).
Si specifica che le modalità di svolgimento della procedura di conciliazione variano a seconda che la controversia sia insorta nel settore del lavoro privato ovvero in quello alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione (c.d. pubblico impiego).
In ogni caso è sempre bene rivolgersi a un legale esperto in diritto del lavoro come l’Avvocato Lunari di Milano per delucidazioni più specifiche e dettagliate in materia di conciliazione obbligatoria e mediazione extragiudiziale.
Procedura di conciliazione
Nel caso in cui il lavoratore o il datore di lavoro optino per svolgere la conciliazione in sede amministrativa, sarà necessario presentare richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale di Conciliazione (ad es. per aziende site in provincia di Milano, alla Commissione della Provincia di Milano) che provvederà alla convocazione delle parti per l’esame della controversia.
Se la conciliazione non riesce, le ragioni del mancato accordo devono essere indicate a verbale in modo che il giudice possa tenerne conto in un eventuale giudizio successivo, ai fini del regolamento delle spese processuali.
La conciliazione in sede sindacale è invece esperibile qualora i contratti collettivi prevedano la possibilità di esperire procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive relative all'applicazione delle norme dettate dai contratti stessi.
Anche in tal caso, se la conciliazione non riesce, viene definito un atto con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo ex art. 412 c.p.c.
Il termine per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è fissato a 60 giorni dalla presentazione della richiesta, decorso il quale diventa la domanda giudiziaria diviene accoglibile.
La Commissione di conciliazione è composta da:
- rappresentanti dei lavoratori,
- rappresentanti dei datori di lavoro,
- Direttore dell’ufficio dislocato del Ministero del lavoro o suo delegato, in qualità di Presidente della Commissione.
Lo Studio Legale Lunari offre assistenza legale per giungere a una mediazione fattiva e positiva in caso di tentativi obbligatori di conciliazione in materia di controversie lavorative.
L’Avvocato Dott.ssa Lunari è infatti esperta conoscitrice del diritto del lavoro e presta la sua consulenza e assistenza professionale in caso di mobbing, licenziamenti e qualsiasi altra problematica inerente il campo lavorativo, attuando sempre ove possibile, prima di addivenire alle vie giudiziarie, il tentativo di giungere a una conciliazione e mediazione stragiudiziale.