Lo Studio Legale Lunari di Milano si occupa di responsabilità civile, infortuni in luoghi interni o esterni, responsabilità dei professionisti e in particolare del medico e dell’ospedale. La professione medica è regolata da severe norme disciplinari che prevedono tutta una serie di responsabilità (dolosa o colposa, generica o specifica etc.) e colpe (grave, lieve, lievissima) che possono rendere difficoltoso l’esercizio di una professione già di per sé complessa e delicata.
Per questo motivo l’Avvocato Dott.ssa Lunari offre la propria assistenza e consulenza professionale a medici, ospedali e case di cura situate in prevalenza nel bacino di Milano città e provincia in caso di problematiche inerenti la responsabilità del medico e dell’ospedale.
D’altro canto anche la posizione del malato che si rivolge al medico, all’ospedale o alla casa di cura nell’intento di trovare una cura e un trattamento adeguato a problemi di natura psico-fisica configura una situazione di debolezza del soggetto, che deve essere pertanto adeguatamente tutelato contro ogni genere di abuso da parte dei medici e delle strutture sanitarie. Lo Studio Legale Lunari di Milano fornisce dunque assistenza e consulenza legale anche a chi sia stato o ritenga di essere stato vittima di casi di malasanità e voglia trovare giustizia in sede legale.
Con il nuovo studio di Corso di Porta Romana 132, in zona Milano Sud-Est, a breve distanza dalle zone Guastalla e Ticinese ed è comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, da Milano città e provincia, essendo vicino alle fermate Porta Romana e Crocetta della metropolitana milanese.
Che cosa si intende per responsabilità del medico e dell’ospedale?
La responsabilità medica rientra nella fattispecie delle responsabilità professionali derivanti dall’esercizio di un’attività di carattere intellettuale, qualificata da diversi elementi come:
- la prestazione di opera intellettuale, che deve essere improntata, oltre che ai canoni di diligenza e prudenza sempre validi, alle c.d. leges artis cioè le regole peculiari del settore professionale in questione (la c.d. perizia);
- la discrezionalità tecnica ma non solo riconosciuta al professionista, anche nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato (come nel caso del medico dipendente dell’ente ospedaliero);
- il carattere personale della prestazione professionale ex art. 2232 c.c..
Per chiarire il concetto di responsabilità medica occorre prima stabilire la natura della prestazione, e gli eventuali caratteri e grado di colpa medica rilevanti in ambito civilistico.
Se la prestazione del medico viene inclusa nella categoria delle obbligazioni c.d. di mezzi, il solo dovere del sanitario sarebbe quello di porre in essere un comportamento professionalmente adeguato, corrispondente all’espressione della diligenza richiesta dallo standard medio di riferimento. Al contrario, attenendosi a questa distinzione, il medico non sarebbe tenuto a far conseguire al paziente il risultato sperato.
Infatti, dal punto di vista giuridico, l’attività professionale del medico si inquadra nella figura del contratto d’opera intellettuale (ex art. 2230 c.c.): in virtù del contratto, il medico assume un’obbligazione di mezzi, e non di risultato. In altre parole il medico è obbligato a porre in essere tutti gli strumenti e le conoscenze tecniche e scientifiche di cui dispone, senza obbligarsi a che il risultato auspicato, la guarigione del paziente, venga effettivamente raggiunto: anche qualora le cure fossero inefficaci, il paziente è comunque tenuto a corrispondere il compenso pattuito, sulla base dell’opera svolta e non del risultato ottenuto.
Di conseguenza, nell’ambito dell’attività professionale svolta, il medico non è tenuto solo alla diligenza del buon padre di famiglia, quanto alla diligenza qualificata richiesta dalla specifica natura dell’attività esercitata ( ex art. 1176 comma 1 e 2 c.c.), cioè alla perizia.
Che cos’è la perizia? Per perizia si intende la conoscenza e applicazione di tutto quell’insieme di regole tecniche che caratterizzano una determinata categoria professionale, nella fattispecie quella medica. La perizia consente di circoscrivere l’ambito del c.d. rischio consentito e di conseguenza l’ambito di liceità dell’intervento.
Dunque ogni medico sarà tenuto, oltre ai generali doveri di diligenza e prudenza, a una perizia meglio specificata:
- dalle leges artis che individuano la professione medica comunemente intesa;
- dalle specifiche regole di condotta del settore medico-sanitario.
Il richiamo alla perizia permette di ricondurre la responsabilità professionale alla violazione di obblighi specifici derivanti da determinate regole disciplinari.
Quali tipi di responsabilità ha il medico?
L’attività medica è una delle professioni più complesse e rischiose ad oggi conosciute, in quanto incide direttamente su beni primari quali la vita e l’incolumità psicofisica. Secondo autorevole dottrina, la professione medica rientrerebbe nel campo di quelle attività autorizzate che, ai fini del relativo espletamento, comportano l’accettazione di un ragionevole rischio.
Da ciò conseguono una serie di problematiche inerenti la valutazione del corretto svolgimento dell’attività medica e le relative responsabilità dolose o colpose, che spesso possono condurre a controversie di ordine giuridico nei casi di c.d. malasanità.
In tutte queste situazioni è fondamentale poter contare sull’assistenza di un giurista esperto nel campo della responsabilità civile, con particolare attenzione al campo medico. I pazienti insoddisfatti o che ritengano di essere stati danneggiati da terapie erronee, tardive o omesse, ma anche i medici e le case di cura che volessero tutelarsi contro un’ingiustificata attribuzione di responsabilità possono rivolgersi allo Studio Legale Lunari di Milano.
La nuova sede dello Studio Legale dell’Avvocato Lunari, in Corso di Porta Romana 132 a Milano, può essere raggiunta facilmente da Milano e provincia: si trova infatti in zona Milano Sud-Est, a breve distanza dalle zone Guastalla e Ticinese ed è comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, da Milano città e provincia, essendo vicino alle fermate Porta Romana e Crocetta della metropolitana milanese.
Nell'esercizio della sua professione il medico può incorrere in varie specie di responsabilità conseguenti a:
- inosservanza o violazione della disciplina professionale;
- inosservanza o violazione dei doveri di ufficio o di servizio inerenti al rapporto di impiego subordinato da enti pubblici o privati;
- inadempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto di prestazione d'opera nei confronti del cliente privato;
- errata applicazione delle regole diagnostico-terapeutiche da cui derivi un danno al paziente.
Inoltre la colpa del medico può essere:
- grave, quando non vengono usate la diligenza, prudenza e perizia proprie di tutti gli uomini. La colpa grave è inescusabile
- lieve, quando non vengono usate la diligenza, prudenza e perizia propria di ogni uomo di media capacità;
- lievissima, quando non vengono usate la diligenza, prudenza e perizia propria delle persone superlativamente dotate di oculatezza e prudenza.
Più in generale il medico può incorrere in reati che configurino responsabilità civile o penale:
Responsabilità civile del medico: scaturisce dai rapporti di diritto privato che il medico contrae con il singolo paziente, che si distinguono in:
Rapporto contrattuale: inquadrabile nel novero dei contratti d'opera intellettuale disciplinati dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile, si configura ogni qualvolta un paziente richieda una prestazione sanitaria ad un medico o Ente, che accetta di fornirla. Se, come conseguenza diretta o indiretta dell'inadempienza, si verifica un danno o in casi estremi la morte del paziente si ha anche concorso di responsabilità extracontrattuale.
Trattandosi di contratto d'opera intellettuale il medico risponde civilmente dei danni cagionati per inadempimento qualora l'opera prestata non sia stata improntata agli ordinari criteri di diligenza, perizia e prudenza esigibili nell'esercizio dell'attività medica.
Rapporto extracontrattuale (aquiliana): ricorre in tutti i casi in cui il paziente non abbia concluso alcun contratto né direttamente col professionista sanitario, né con la struttura sanitaria. Ad esempio, il medico incorre in responsabilità aquiliana per condotta omissiva qualora ometta di fornire cure urgenti ad un malato o in qualsiasi caso rifiuti la propria opera, sebbene richiesta, oppure in caso di condotta attiva caratterizzata da negligenza, imprudenza o imperizia (ad es. in caso di prestazioni fornite in via occasionale di un turno di lavoro o in situazioni di urgenza).
Responsabilità diretta: obbligo di rispondere del fatto illecito proprio.
Responsabilità indiretta: obbligo di rispondere del fatto illecito altrui, come nel caso di danni causati da incapaci, minori, allievi o apprendisti (art. 2047, 2048 c.c., culpa in vigilando), da collaboratori (art. 2049 c.c., culpa in eligendo) o ausiliari (art. 1228 c.c.).
Responsabilità penale del medico: si verifica quando la violazione dei doveri professionali costituisce un reato previsto dal codice penale. In caso lo svolgimento non puntuale e diligente della prestazione professionale cagioni conseguenze dannose, il medico può essere chiamato a rispondere in sede penale. La responsabilità penale può essere dolosa o colposa, commissiva od omissiva; inoltre può configurare reati comuni, oppure reati propri della professione, come il falso ideologico o l'omissione di referto.
I reati colposi contestati più di frequente si caratterizzano per la non volontarietà dell'evento pregiudizievole conseguente alla violazione delle leges artis cioè dell'obbligo di agire con diligenza, prudenza e perizia: in particolare lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) e omicidio colposo (art. 589 cod. pen.). Altro reato colposo, generalmente limitato alle attività di ginecologia e ostetricia, è quello di aborto colposo ex art. 17 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Quanto ai reati dolosi, cioè caratterizzati dalla previsione e volontarietà, quelli più frequentemente contestati sono il falso, la truffa, l'abuso d'ufficio, il peculato e, talvolta, la violenza sessuale.
Responsabilità dolosa del medico: trasgressioni volontarie e coscienti, tali da presupporre il dolo, collegate con l'esercizio della professione sanitaria, quali omissione di referto o di rapporto (art. 365 c.p.), interruzione illecita della gravidanza (art. 18 e 19 , legge 22 maggio 1978, n. 194), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.) o d'ufficio (art. 326 c.p.), falsità in atti (art. 476-493 c.p.), comparaggio (art. 170 T.U.L.S.), commercio di campioni medicinali (art. 173 T.U.L.S.), prescrizione illecita di sostanze stupefacenti (art. 43 legge 22 dicembre 1975, n. 685), omissione di denuncia obbligatoria, uso illegittimo del cadavere (art. 413 c.p.) ed infine i reati di sequestro di persona, violenza privata, ispezione corporale arbitraria e incapacità mentale derivata da violenza in seguito a trattamenti medico – chirurgo - anestesiologici effettuati senza il consenso del paziente.
Responsabilità colposa del medico: forma più tipica e frequente di responsabilità professionale, si realizza, ex art. 43 del c.p., quando un medico cagiona, senza volerlo, la morte o una lesione personale del paziente, per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).
Come si intuisce da queste sommarie nozioni inerenti la responsabilità medica, la materia è complessa e pertanto necessita del trattamento di un professionista esperto nel campo, tanto dal punto di vista della dottrina, quanto da quello della giurisprudenza applicata. In caso di controversie inerenti la responsabilità medica od ospedaliera e in tutti i casi di malasanità, i pazienti di Milano e provincia possono contare sulla consulenza e sull’assistenza legale dell’Avvocato Dott.ssa Lunari, operante presso l’omonimo Studio in Corso di Porta Romana 132 a Milano.
Che differenza c’è tra responsabilità generica e responsabilità specifica del medico?
Responsabilità specifica: dipende da errore colposo del medico nell'esecuzione di una prestazione medico – chirurgica, ovvero da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Responsabilità generica: dipende da negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero dall'inosservanza di disposizioni normative relative all'esercizio della professione; può concretizzarsi in una diagnosi errata, omessa o ritardata, oppure nell'errata esecuzione della terapia medica e/o chirurgica.
Che differenza c’è tra responsabilità del medico e responsabilità dell’ospedale o della struttura sanitaria?
Quando si parla di responsabilità medica, occorre distinguere tra la prestazione del singolo medico e la prestazione offerta dalla struttura sanitaria (ente pubblico o clinica privata) in cui lo stesso si trova ad operare.
In seguito ad accesi dibattiti in merito alla qualificazione giuridica della responsabilità della casa di cura, alla iniziale distinzione tra struttura pubblica e struttura privata, alla natura contrattuale o extracontrattuale del rapporto tra istituto di cura e paziente, oggi si è giunti a una sostanziale equiparazione tra struttura pubblica e privata e all’affermazione della natura contrattuale della responsabilità civile conseguente.
Quindi, in relazione ai danni dovuti a "colpa sanitaria", si può e si deve distinguere tra responsabilità del medico e responsabilità della casa di cura, ovvero dell'ospedale o clinica privata. Si specifica tra l’altro che la responsabilità della casa di cura, che sia pubblica o privata, ha più vasta portata rispetto alla responsabilità del medico, in quanto i rapporti tra casa di cura e paziente sono regolamentati da due diversi contratti:
- il contratto di assistenza sanitaria, relativo al compimento dell'intervento medico in senso stretto;
- il contratto c.d. di spedalità, che non regolamenta soltanto la prestazione alberghiera, ma anche una serie di obblighi ulteriori e specifici che la casa di cura assume nei confronti del paziente.
Infatti, la casa di cura deve sottostare a una precisa serie di obblighi e doveri nei confronti dei pazienti e del personale, e nello specifico:
- l'obbligo di dotarsi di personale medico, paramedico ed ausiliario qualificato, sufficiente e presente (ad es. un medico di guardia e un certo numero di infermieri devono essere sempre presenti, l’anestesista dev’essere facilmente reperibile etc.)
- il dovere di coordinamento tra i vari servizi per affrontare efficacemente le urgenze;
- l'obbligo di mettere a disposizione locali idonei per ampiezza e sotto il profilo igienico;
- l'obbligo di utilizzare apparecchiature moderne, appropriate, idonee e funzionanti;
- l'obbligo di somministrare farmaci sicuri, efficaci e in corso di validità;
- l'obbligo di usare sangue sicuro.
Mentre il singolo medico può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal paziente solo se questi ultimi siano la conseguenza della non corretta esecuzione della specifica prestazione sanitaria a lui affidata, la casa di cura è responsabile anche nel caso in cui il peggioramento delle condizioni di salute non sia direttamente ricollegabile ad uno specifico errore del medico, ma deriva da una carenza organizzativa della struttura.
Senza pretesa di esaurire una materia vasta come la responsabilità medica e ospedaliera, e senza pretesa di valere come consulenza giudiziaria (che può essere al contrario richiesta allo Studio Legale Lunari di Milano, facilmente raggiungibile da Milano città e provincia), in questa sede si è voluto esaminare brevemente il tema della responsabilità del medico e dell’ospedale in sede civile e penale, cercando di rispondere alle domande più frequenti inerenti le distinzioni tra responsabilità del medico e responsabilità della struttura, responsabilità civile e responsabilità penale del medico, responsabilità dolosa e colposa del medico, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Si è inoltre fatta chiarezza sui complessi concetti di perizia, leges artis della disciplina medica e regole di condotta del settore medico-chirurgico e sanitario.
Per qualsiasi dubbio più specifico inerente l’attribuzione di responsabilità medica od ospedaliera, gli interessati possono rivolgersi al’Avvocato Dott.ssa Lunari, operante presso il nuovo Studio Legale di Corso di Porta Romana 132 a Milano, in zona Milano Sud-Est, a breve distanza dalle zone Guastalla e Ticinese ed è comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, da Milano città e provincia, essendo vicino alle fermate Porta Romana e Crocetta della metropolitana milanese.