Lo Studio Legale Lunari di Milano si occupa di responsabilità civile, e più nello specifico di richieste di risarcimento conseguenti a sinistri stradali, infortuni in esterni o interni, responsabilità del medico o dell'ospedale. Lo Studio Legale Lunari, con sede in Corso di Porta Romana 132 a Milano, offre la propria consulenza e assistenza legale ai privati cittadini, ai professionisti e alle aziende di Milano e dintorni.
In questa sede si esamineranno brevemente i sinistri stradali e le loro conseguenze, rispondendo alle domande più frequenti in materia (come ad esempio: cosa fare in caso di incidente? Che cos'è la responsabilità aquiliana? Come si accertano le responsabilità dei conduttori? Cosa fare per ottenere un risarcimento? Come si compila e presenta la denuncia? Qual è il valore legale del c.d. Modulo di constatazione amichevole?) senza pretesa di esaurire una materia così vasta né di avere valore di consulenza giudiziaria (che può essere al contrario richiesta allo Studio Legale Lunari di Milano, facilmente raggiungibile da Milano città e provincia).
Per qualsiasi dubbio più specifico inerente i sinistri stradali, la responsabilità aquiliana e il risarcimento del danno, gli interessati possono rivolgersi al’Avvocato Dott.ssa Lunari, operante presso il nuovo Studio Legale di Corso di Porta Romana 132 a Milano.
Che cos'è la responsabilità extracontrattuale o aquiliana?
Colui che procura un danno a seguito di sinistro stradale è soggetto alla c.d. responsabilità extracontrattuale. Chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, è tenuto, in forza al principio del neminem laedere, a risarcire il pregiudizio arrecato per effetto del proprio comportamento.
La responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, sorge quando per effetto e in conseguenza di un'azione od omissione compiuta con dolo, cioè intenzionalmente, o con colpa, cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, si verifica un danno nella sfera giuridica di un altro soggetto.
Ai fini dell'imputazione della responsabilità, l'accertamento della sussistenza di un collegamento tra la lesione nella sfera giuridica di un soggetto e la condotta di un altro soggetto rappresenta un presupposto fondamentale. La prova del nesso causale grava sul danneggiato (art. 2947 C.C.) e, nel caso specifico del sinistro stradale, si risolve nella "prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda" (Cass. 20 agosto 1998, n. 8249).
Nella materia della responsabilità per sinistri stradali, il primo comma dell'art. 2054 C.C., prevede un'espressa presunzione di responsabilità, che comporta che, se spetta al danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale condotta-evento dannoso, sarà invece onere del danneggiante fornire la prova contraria alla presunzione, e cioè dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che deve invece ascriversi al caso fortuito, ovvero a cause sopravvenute a lui estranee.
In tema di prove nel settore dell'infortunistica stradale, il c.d. modulo CID, o modello di constatazione amichevole, costituisce un tipico esempio di scrittura privata, assistito da pieno valore probatorio di confessione stragiudiziale nei riguardi dell'autore confidente (art. 5 L. 39/77). Tuttavia l'impresa assicuratrice conserva la facoltà di fornire la prova contraria sui fatti riportati, in modo che, in presenza di una domanda risarcitoria, l'assicuratore che abbia provato fatti diversi e incompatibili con quanto dichiarato in tale sede dal proprio assicurato, non venga condannato al risarcimento.
L’avvocato che si occupa di infortunistica stradale si impegna ad informare il cliente con la massima chiarezza e trasparenza circa l’evoluzione legislativa e giuridica della pratica che lo riguarda, in modo da dare una veste concreta e realistica alle aspettative di tutela inerenti alle possibilità di risarcimento del danno conseguente a sinistri stradali. Lo Studio Legale Lunari di Milano, con la nuova sede in Corso di Porta Romana 132 a Milano, offre assistenza in materia di sinistri stradali e risarcimento del danno a Milano e provincia, relazionandosi con la massima chiarezza e professionalità nei confronti del cliente, sia esso un privato, un'azienda o un professionista.
Il sinistro doloso
L'illecito civile da circolazione stradale comporta un sistema di presunzione relativo all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito (art. 2043 C.C. integrata dall'art. 2054 C.C.). Stando al 1° comma dell'art. 2054 C.C., l'obbligo di risarcire il danno cagionato spetta dunque al conducente, salvo che quest'ultimo dimostri con prove l'assenza di colpa.
L'assicurazione obbligatoria r.c.a. copre anche il danno cagionato da sinistri dolosi? Dopo lungo dibattito inerente al tema, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che sia le condotte colpose sia quelle dolose devono essere ricomprese nella tutela per le vittime dei sinistri stradali approntata dalla normativa speciale, la quale configura una responsabilità civile da circolazione che, anche in conformità con la normativa europea, non viene intesa solo come copertura del rischio del soggetto assicurato, ma anche come strumento di risarcimento del danneggiato alla luce del principio di solidarietà verso il danneggiato o terzo danneggiato.
Il danno risarcibile
Quando si ha diritto a risarcimento dei danni cagionati da un sinistro stradale? In caso di sinistro stradale, il danneggiato ha diritto a un risarcimento dei danni subiti, quantificabili in base al concetto di danno risarcibile in concreto, che costituiscano una conseguenza immediata e diretta dell'illecito ex art. 1223.
Nella sfera del danno risarcibile rientrano anche tutti quei danni riconducibili all'”effetto normale" dell'illecito, ovvero di quei danni che, se non ci fosse stata la lesione, non si sarebbero prodotti. In ogni caso, per quantificare il risarcimento a cui potrebbe avere diritto il danneggiato in seguito a sinistro stradale per danni diretti o comunque riconducibili al sinistro stesso, è sempre consigliabile rivolgersi a un legale esperto della materia legislativa e in particolare di responsabilità civile e responsabilità extracontrattuale.
Cosa fare in caso di sinistro?
1) La denuncia
Qualsiasi assicurato coinvolto in un incidente (anche se si ritiene responsabile e anche se non ha subito danni) è sempre tenuto a presentare denuncia al proprio assicuratore, anche tramite l'apposito modulo blu di Constatazione Amichevole di Incidente, che, qualora non fosse immediatamente disponibile, può anche essere compilato e sottoscritto in un secondo momento. La presentazione della denuncia tramite il modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti permette di ridurre i termini per l'offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e avvalora la presunzione che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte.
Chi deve effettuare la denuncia di sinistro? La denuncia deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario, entro tre giorni da quello in cui l'incidente si è verificato o da quello in cui si è venuti a conoscenza dell'incidente.
2) La richiesta di risarcimento assicurativo
L'assicurato danneggiato che si ritenga del tutto o in parte non responsabile dei danni conseguenti al sinistro stradale deve presentare, oltre alla denuncia del sinistro, anche una richiesta di risarcimento dei danni alla propria assicurazione. Poiché il diritto al risarcimento assicurativo si prescrive in 2 anni dall'evento, è bene specificare che la richiesta va presentata entro tale termine.
A chi bisogna inviare la richiesta di risarcimento danni? La richiesta di risarcimento, che può riguardare:
- i danni al veicolo;
- i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente;
- i danni alla persona subiti dal conducente non responsabile nel limite delle lesioni di lieve entità (con una percentuale di invalidità non superiore al 9%),
va inoltrata al proprio assicuratore R.C. Auto (secondo la procedura di risarcimento assicurativo diretto ex art. 149 del D.lg. 209/05), nel caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti.
In casi diversi dai suddetti (ad esempio quando la vittima abbia subito lesioni gravi, cioè con percentuale di invalidità superiore al 9%), la richiesta di risarcimento del danno dovrà invece essere presentata alla compagnia assicurativa presso cui è assicurato il responsabile del sinistro.
Lo Studio Legale Lunari, nella nuova sede tra viale Emilio Caldara e viale Beatrice d’Esta, nelle vicinanze della fermata Porta Romana della metropolitana milanese M3, offre assistenza legale in caso di sinistri stradali al fine di ottenere un congruo risarcimento dei danni subiti qualora spettante, nel pieno rispetto delle vigenti normative di legge.
L’Avvocato Dott.ssa Lunari, attiva presso il suo studio di Corso di Porta Romana 132 a Milano, e presta la sua consulenza e assistenza professionale in caso di incidenti stradali, responsabilità civile ed extracontrattuale e richieste di risarcimento danni, attuando sempre ove possibile, prima di addivenire alle vie giudiziarie, il tentativo di giungere a una conciliazione e mediazione stragiudiziale.