Avvocato Tea Lunari coordinatrice genitoriale

L'avvocato Tea Lunari è iscritta all'albo dei curatori speciali del Tribunale dei Minorenni di Milano e alla lista dei Coordinatori Genitoriali dell'Istituto Nazioanle per la Cordinazione Genitoriale “INCoGE”.

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Fallimenti - Istanze di ammissione al passivo

Il fallimento è la più nota delle procedure concorsuali individuate dalla legislazione speciale in materia di procedure concorsuali, ed è disciplinato in particolare dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare o l. fall.), come significativamente modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

La legge fallimentare disciplina, inoltre, il concordato preventivo, l’amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa. Dopo aver chiarito che spetta alla legge determinare quali imprese sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali essa può essere disposta e l'autorità competente a disporla, la legge fallimentare precisa che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, a meno che sia la legge stessa a prevedere in senso opposto. In particolare, secondo l'art. 1 della Legge sul fallimento:

“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

  • hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore ad euro trecentomila;
  • hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila”.