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Il risarcimento del danno per fatto illecito
Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nel nostro ordinamento giuridico dall'articolo 2043 c.c., che così statuisce: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Il danno subito può essere di due tipi:
- danno patrimoniale, che a sua volta si distingue in
- danno emergente, cioè una effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato;
- lucro cessante, configurabile cioè in un mancato guadagno del danneggiato;
- danno non patrimoniale, cioè il danno non suscettibile di diretta valutazione economica (ma di valutazione equativa) che il soggetto subisce a seguito della violazione di un diritto della personalità. Tuttavia, in taluni casi determinati dalla legge (ex art.2059 c.c.) anche il danno non patrimoniale può essere risarcito.
Il fatto illecito obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato (ex art. 2043 c.c.). L'autore dell'atto illecito è quindi soggetto a responsabilità extracontrattuale per il danno patrimoniale e, in certi casi, anche non patrimoniale, provocato.
Che cos'è il nesso di causalità? In materia di risarcimento danni si parla di nesso di causalità in quanto, ai fini del risarcimento del danno, è necessario che tra il fatto compiuto e il danno arrecato sussista e venga dimostrato un rapporto causa-effetto tale che il danno possa dirsi provocato dal fatto in questione.
Quando non è dovuto risarcimento per i danni conseguenti da fatto illecito? Il risarcimento non è dovuto quando è dimostrabile che il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno ricorrendo alla c.d. ordinaria diligenza. Inoltre, in caso di concorso di colpa, il risarcimento è diminuito in misura dipendente dalla gravità della colpa e dall'entità delle conseguenze.
Il danneggiante è tenuto al risarcimento soltanto se il danno arrecato è ingiusto, cioè se il danno lede un interesse riconosciuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico (art 2043 c.c.). L'eventuale ingiustizia del danno in questione viene stabilita dal giudice, mentre il danneggiato è tenuto a provare, oltre al danno causatogli da un agente e al nesso di causalità che intercorre tra danno e agente, anche la colpa o dolo del danneggiante.
Che cos'è la responsabilità indiretta?
Poiché la responsabilità civile dipende dal fatto altrui oltre che dal fatto proprio (responsabilità indiretta), esistono alcuni casi in cui a rispondere del danno non è solo chi ha commesso il fatto dannoso, ma anche un'altra persona, tenuta al risarcimento nei confronti del danneggiato. In particolare si configura la responsabilità indiretta in caso di:
- fatto Illecito compiuto da incapace o minore non emancipato. Il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, a meno che questi provi di non aver potuto impedire il fatto, dai genitori o dal tutore per il danno provocato dal fatto illecito compiuto dai figli minori non emancipati, o dalle persone soggette alla tutela che abitano con essi.
- fatto illecito compiuto dai dipendenti. Per il danno provocato da un dipendente nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito, è considerato responsabile, assieme al dipendente stesso, anche il padrone o committente ex art. 2049 c.c..
- fatto illecito compito da conducente. La responsabilità del danno provocato dal conducente di un veicolo non circolante su rotaie, che sia persona diversa dal proprietario, è in capo sia al conducente che al proprietario, a meno che quest'ultimo non provi di non aver acconsentito alla circolazione del veicolo e di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per impedire che altri si impadronisse del veicolo e lo facesse circolare, ex art. 2054 c.c.
Che cos'è la responsabilità oggettiva? La responsabilità oggettiva è un istituto giuridico introdotto dal legislatore al fine di tutelare maggiormente il danneggiato. In base alla responsabilità oggettiva si risponde del fatto che ha determinato un danno, anche se commesso senza dolo o colpa, qualora venga dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, di modo che il danno risulti conseguenza immediata e diretta del fatto stesso.
Si configura responsabilità oggettiva in caso di:
- esercizio di attività pericolose (ex art. 2050 c.c): chi causa danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura, o per la natura dei mezzi impiegati, è tenuto al risarcimento, indipendentemente dalla sua colpa, a meno che provi di aver adottato, nello svolgere l'attività, tutte le misure consentite dalla tecnica idonee a evitare ogni pregiudizio a terzi, salvo quelli inevitabili;
- danno cagionato da cose o da animali in custodia (art. 2051 c.c): ciascuno risponde del danno cagionato da cose o animali che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito;
- danno cagionato da rovina di edificio (art. 2053 c.c): il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni causati dalla loro rovina, compresi quelli dovuti al distacco di parti accessorie od ornamentali dall'edificio, salvo che provi che l'evento pregiudizievole non deriva da difetto di manutenzione o vizio di costruzione;
- danno dovuto a circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.): il conducente di un veicolo non viaggiante su rotaie è tenuto a risarcire il danno cagionato dal veicolo in circolazione a persone o a cose, a prescindere della propria colpevolezza, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in pari misura a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Lo Studio Legale Lunari si occupa di responsabilità civile ed extracontrattuale, risarcimento danni dovuti a fatto illecito e risarcimenti assicurativi, sinistri stradali e infortuni in luoghi interni ed esterni, responsabilità del medico e dell'ospedale e responsabilità indiretta. Lo Studio si trova in corso di Porta Romana 132, a Milano, ed è comodamente raggiungibile da Milano città e provincia grazie all'ubicazione nei pressi della fermata Porta Romana e Crocetta della metropolitana milanese M3.